Spesometro: novità e disapplicazione delle sanzioni

In tema di spesometro il Decreto fiscale n. 148/2017, convertito, con modificazioni, in legge 4 dicembre 2017, n. 172, ha stabilito che per le irregolarità commesse nell’invio dello spesometro relativo al primo semestre 2017 non si applicano le sanzioni qualora entro il 28 febbraio 2018 vengano trasmessi i dati esatti.

Inoltre è stata introdotta la possibilità di optare per l’invio semestrale (e non trimestrale) con la trasmissione di partita Iva o codice fiscale dei soggetti coinvolti nelle operazioni, data e numero della fattura, base imponibile, aliquota applicata, imposta, tipologia dell’operazione ai fini Iva nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura.

Per le fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro è ammesso un documento riepilogativo; in tal caso devono essere trasmessi almeno la partita Iva del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive, la partita Iva del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive, la data e il numero del documento riepilogativo, l’ammontare imponibile complessivo, l’ammontare dell’imposta complessiva, distinguendo sulla base dell’aliquota applicata.

 

D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, art. 1 ter, convertito, con modificazioni, in legge 4 dicembre 2017, n. 172

Scritta il 08/01/2018