Decreto fiscale: operazioni societarie anche senza intervento del notaio
D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, art. 11 bis, convertito, con modificazioni, in legge 4 dicembre 2017, n. 172
La legge di conversione del Decreto fiscale n. 148/2017 ha introdotto la possibilità di redigere atti di cessione d’azienda, di costituzione dell’impresa familiare e di operazioni straordinarie senza la necessità della figura professionale del notaio.
È infatti sufficiente la firma digitale e l’intervento del dottore commercialista o di altri soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti (con procedura analoga a quella già adottata da anni per la cessione di quote di Srl); l’intervento di un intermediario abilitato fa venire quindi meno la necessità dell’autentica notarile.
Gli atti per i quali è sufficiente la firma digitale dell’intermediario sono:
- la trasformazione di società di persone;
- la trasformazione di società di capitali;
- la trasformazione eterogenea in società di capitali;
- il progetto di fusione, la deliberazione di fusione e l’atto di fusione e scissione;
- i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda;
- la costituzione di impresa famigliare.
L’intermediario abilitato dovrà rispettare la normativa vigente ed adempiere al deposito dell’atto presso l’ufficio del registro delle imprese e il versamento delle imposte dovute.