Chiarimenti in merito all’applicazione IVA nel settore edile

La manutenzione degli impianti fotovoltaici viene ricompresa nella macro categoria delle manutenzioni di natura straordinarie, ossia quelle effettuate per mantenere il funzionamento dell’impianto o per riportare il suo funzionamento allo stato iniziale e quindi ottimale.

Con l’approvazione della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge Finanziaria per l’anno 2015) il Legislatore ha introdotto nell’art. 17 comma 6 del DPR 633/72 una nuova lettera “a-ter)” che prevede l’applicazione del regime del reverse charge alle prestazioni di pulizia, di demolizione, di installazione e manutenzione di impianti e di completamento relative ad edifici.
A differenza della previgente normativa in materia di reverse charge nella nuova formulazione il regime del reverse charge si applica a tutte le prestazioni di servizi resi nei rapporti “Business to Business” (ovvero tra titolari di partita IVA) a prescindere dalla tipologia di contratto in essere, dal settore di appartenenza e dal ruolo assunto dalle parti contraenti. Pertanto, il reverse charge non si applica alle prestazioni di servizi resi ai privati non titolari di partita IVA le quali saranno soggette ad aliquota IVA agevolata al 10%.

Nella fattispecie degli impianti fotovoltaici dai chiarimenti forniti dalla Agenzia delle Entrate si desume che rientrino nell’applicazione dell’inversione contabile le operazioni svolte sugli impianti presenti sui tetti degli immobili e non anche quelli installati direttamente sul terreno. Da ciò deriverebbe la seguente distinzione:

  • Manutenzione di impianti fotovoltaici collocati sui tetti degli edifici sono soggette al regime di inversione contabile ai sensi dell’art. 17 comma 6 lettera a-ter) del DPR 633/1972 in quanto aventi ad oggetto impianti che costituiscono parte integrante di un edificio;
  • Manutenzioni di impianti fotovoltaici “a terra” sono escluse dall’ambito di applicazione del regime di inversione contabile di cui alla predetta lettera a-ter) in quanto gli stessi non rientrano nella nozione di edificio.

 

RIASSUMENDO:
  1. Le manutenzioni effettuate sugli impianti installati sui tetti degli immobili sono soggette al regime dell’inversione contabile (REVERSE CHARGE), pertanto non soggette ad IVA ai sensi dell’Art. 17 comma 6 lettera a-ter) se rese a soggetti titolari di partita IVA;
  2. Le manutenzioni effettuate sugli impianti installati a terra non sono soggette al regime dell’inversione contabile (REVERSE CHARGE), pertanto soggette ad IVA aliquota applicabile 10 % in quanto si manifesta una manutenzione di natura straordinaria;
  3. Le manutenzioni effettuate sugli impianti installati da privati non titolare di partita IVA non sono soggette al regime dell’inversione contabile (REVERSE CHARGE), pertanto soggette ad IVA aliquota applicabile 10 % in quanto si manifesta una manutenzione di natura straordinaria.

 

Contatta lo Studio Bollani, saremo il tuo partner ideale, non te ne pentirai.

 contattaci per richiedere informazioni

 

 

Scritta il 30/11/2017